In materia di sanzioni amministrative, incluse quelle derivanti dalla violazione delle norma del codice della strada, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche per l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Cassazione civile, ordinanza del 23.03.2021, n. 8116
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno