La maggiorazione del 10% semestrale è applicabile legittimamente anche alle sanzioni stradali poichĂ© essa riveste, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 308/1999, carattere di sanzione aggiuntiva. Essa sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale e deve dunque tenersi distinta dalla sanzione di cui all’art. 203 C.d.S. che ha natura di sanzione principale. Infatti l’applicazione della maggiorazione in questione, in ragione della sua natura di sanzione aggiuntiva, presuppone la sola ricorrenza di taluni elementi, oggettivi (la esigibilitĂ della sanzione principale, il ritardo rispetto ai termini di pagamento indicati nel provvedimento sanzionatorio) come soggettivi (imputabilitĂ e volontarietĂ del ritardo stesso). Va pertanto confermato che in materia di sanzioni amministrative per violazioni stradali, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchĂ© è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
NDR: in senso conforme Cass. 1884/2016, 21259/2016 e 8116/2021.
Tribunale di Milano, sentenza del 1.12.2021, n. 8674
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