Le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell’autovettura obbligata a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria fondata sul certificato di proprietà – o sull’eventuale accettazione di eredità, nel caso in esame – che, ancorché non trascritto, dimostra l’avvenuto trasferimento del bene in capo all’acquirente (fattispecie di opposizione a verbali di contestazione per violazioni del C.d.S. sostenendo di essere estraneo alle violazioni, non essendo proprietario del veicolo, avendo rinunciato all’eredità della madre, originaria proprietaria del veicolo).
NDR: in tal senso, Cass., sent. n. 4755 del 11.03.2016 e sent. n. 20436 del 02.08.2018.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.9.2020, n. 20878
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno