Rigetto dell’ordinanza con assegnazione provvisionale

L’ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale prevista dall’art. 147 del Codice delle assicurazioni private produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall’attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado. Ne consegue che, in caso di rigetto della domanda, tale ordinanza diviene priva di effetti, così da consentire alla parte che abbia pagato di agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 16.03.2021. n. 7389

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