Il provvedimento di revisione della patente deve essere puntualmente motivato, ma è soggetto ad ampia discrezionalità, bastando per adottarlo legittimamente il semplice dubbio sul permanere dei requisiti di idoneità relativi in capo all’interessato. La motivazione, inoltre, può essere esposta anche per relationem – come nel caso di specie – ovvero con rinvio ad altri atti, secondo una modalità pacificamente consentita, purchè si tratti di atti indicati in modo chiaro ed accessibili alla parte.
Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 12.11.2021, n. 7548
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