La comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano non costituisce condizione di validità del provvedimento di revisione della patente di guida, dal momento che il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.04.2022, n. 13672
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