La Corte di giustizia ha dichiarato che «[l]’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo» (sentenza 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN, WX contro Prefettura di Massa Carrara). Ciò posto, va al riguardo ribadito che «i princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo» (ordinanze n. 195 del 2016 e n. 268 del 2005, nonché, nello stesso senso, ordinanze n. 80 del 2015, n. 124 del 2012, n. 216 del 2011 e n. 255 del 1999); ne segue che quanto affermato dalla Corte di Giustizia (e sopra riportato) ha efficacia, con riferimento al caso di specie, sui commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dell’art. 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall’art. 29-bis, comma 1, lett. a), numeri 1) e 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale.
NDR: nella specie la Corte Costituzionale, a fronte dello ius superveniens costituito dal detto obbligo di disapplicazione, ha restituito gli atti al giudice rimettente, ad esso spettando la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, sollevate per il fatto, in particolare, di prevedere le norme censurate un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero (comma 1-bis), tranne per il caso in cui il veicolo sia concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero sia concesso in comodato da un’impresa costituita analogamente all’estero a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione (comma 1-ter), pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all’eventuale confisca (comma 7-bis).
Corte costituzionale, ordinanza del 3.6.2022, n. 137
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