L’art. 319 del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, relativamente ai requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida, prevede che nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità venga demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all’ art. 119, comma 4, del Codice della Strada, che indicherà anche l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida; quindi, ove lo ritenga, anche per un periodo inferiore all’ordinario periodo di validità.
Il provvedimento di rilascio della patente a seguito di visita medica, ai fini della completezza e sufficienza della motivazione può richiamare gli estremi del giudizio medico espresso dall’Organo sanitario, trattandosi di motivazione “per relationem” riferita all’accertamento effettuato dalla competente Commissione medica dove sono resi noti i motivi (vincolanti per l’Amministrazione) che hanno generato il provvedimento interdittivo alla guida.
Le valutazioni della Commissione medica locale e dell’Unità sanitaria territoriale di Rete ferroviaria italiana per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida, per consolidata giurisprudenza, sono espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Il giudizio medico di cui trattasi si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo perché non possono essere sindacati nel merito e il sindacato di legittimità è ammesso soltanto per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici degli atti impugnati.
TAR Lazio, sezione terza, sentenza del 3.2.2022, n. 1296
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