Nell’ipotesi di prelievo ematico del conducente di un veicolo per verificarne il tasso alcolemico, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è da considerarsi dato in caso di apposita barratura della casella del verbale di accertamento contenente detto avviso. Inoltre, le modalità con le quali può essere documentato il compimento dell’atto sono libere e quindi vale tanto la esplicita e diretta indicazione quanto la rappresentazione sintetica.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 6.04.2021, n. 12984
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