Va confermato il principio per cui ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2. Ciò posto deve ritenersi che la sentenza impugnata non si sia attenuta ai suddetti principi, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza ed essendo stata fornita una motivazione carente, quale è il generico riferimento alla possibilità di agire in via amministrativa al fine di tutelare le proprie ragioni, senza tuttavia appurare se a tanto le opponenti avessero o meno provveduto. (In effeti, le opponenti presentarono istanza di sospensione legale della riscossione all’Agenzia delle entrate riscossione, allegando la ricevuta del pagamento; ciò nonostante, il provvedimento di discarico per avvenuto pagamento è stato emesso dalla Prefettura solo dopo l’avvio del contenzioso dinanzi al giudice di pace, circostanza idonea a determinare la soccombenza delle opposte (fattispecie in tema di riscossione sulla base di sanzione relativa ad infrazione del codice della strada deducendo, a sostegno dell’opposizione, che il verbale era stato tempestivamente pagato ex art. 202 del codice della strada).
Tribunale di Lecce, provvedimento del 7.4.2022
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