Polizia municipale e infrazione su strada statale al di fuori del centro abitato

Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 a compiere legittimamente, nell’intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all’accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest’ultima incide la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato. Inoltre, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione, quando l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d’ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l’atto di opposizione. Pertanto, poiché la materia relativa alla verifica del rispetto delle prescrizioni del codice della strada rientra tra le attribuzioni della polizia municipale, anche ove per ipotesi si volesse reputare la sua incompetenza a rilevare la violazione oggetto di causa, in ragione della diversa proprietà della sede stradale ove risulta apposto il cartellone, si sarebbe chiaramente al cospetto di un vizio di incompetenza relativa, il cui rilievo è precluso al potere officioso del giudice dell’opposizione.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 3839/2019, 24209/2018, 22366/2006, 5771/2008 e 2748/2019.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.1.2023, n. 1506

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