La presunzione contenuta nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, comma 3, all. F, sulle opere pubbliche – secondo la quale fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico, ossia le aree che, per l’immediata accessibilità a dette strade, debbano considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario o del Comune, disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dalla norma (L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 7, lett. b)) che, in tema di classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico, include tra le strade comunali quelle ubicate “all’interno degli abitati” – pone una presunzione “iuris tantum” di demanialità, che ammette la prova, contraria (incombente sul destinatario della pretesa dell’ente territoriale di recupero dell’indennità di occupazione), la quale, tuttavia, è circoscritta all’esistenza di consuetudini (che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscano la proprietà a soggetto diverso dal Comune, ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell’area in contestazione.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.10.2021, n. 28869
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