Va rigettato il ricorso proposto dall’azienda di trasporti locali avverso l’ordinanza ingiunzione del Garante per violazione della normativa in materia di privacy, in ragione della illecita condotta della società nella realizzazione di una piccola parte dei parcometri del Comune (i c.d. parcometri evoluti) con l’inserimento facoltativo della targa del veicolo (in modo da evitare al conducente di dover esporre il tagliando o lo scontrino di pagamento sul cruscotto del veicolo). Difatti, la targa del veicolo costituisce una dato personale soggetto alla normativa in materia di privacy. In particolare, posto che il numero della targa non rileva in sé, ma quale dato idoneo all’identificazione indiretta della persona proprietaria del veicolo, l’enorme mole di dati illecitamente trattati non è sufficiente ad escludere le violazioni contestate; ciò in quanto i dati relativi alle soste memorizzate nel sistema consentono di individuare, ancorché in maniera approssimativa, la posizione di un autoveicolo durante la sosta rendendo possibile, sebbene non sia geo-localizzare puntualmente i veicoli, dedurre informazioni circa la sosta attiva da parte di uno specifico veicolo; l’area di sosta presunta e comportamenti abituali del conducente del veicolo.
Tribunale di Roma, sentenza del 17.11.2022, n. 17028
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