La targa di un autoveicolo, in quanto riferita a soggetto identificato o identificabile – deve considerarsi dato personale (fattispecie in tema di trattamento dei dati da parte di società gestrice dei parcometri, con riferimento alla quale la SC afferma che, come condivisibilmente osservato dalla difesa dell’Autorità Garante controricorrente, benché possa essere corretto riconoscere che il trattamento in questione sia lecito ed espressione di un interesse pubblico, tanto, tuttavia, certamente non consentirebbe ad un soggetto, in virtù di un contratto di fornitura di un servizio, di trattare lecitamente i dati pure in assenza di una sua formale investitura a sub responsabile del trattamento medesimo. In assenza di designazione quale sub-responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR da parte del responsabile, con specifico contratto o altro atto equipollente, né essendo stati individuati altri presupposti che potessero legittimare il trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in esame, il loro trattamento, da parte della Società affidataria del servizio deve considerarsi effettuato in assenza di idonea base giuridica e, dunque, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento).
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.12.2023, n. 35256
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