L’ordinanza prefettizia può essere emessa dal vice prefetto vicario anche senza menzione espressa delle ragioni che hanno determinato l’impedimento del prefetto e senza espressa delega, in quanto l’investitura vicaria deriva direttamente dalla legge e, comunque, il relativo vizio può essere fatto valere solo nel caso in cui il diretto interessato abbia acquisito ai sensi della l. n. 241/1990 la prova della inesistenza della delega del prefetto (nella specie, quindi, l’eccezione di nullità dell’ordinanza ingiunzione per asserita carenza di potere dell’autorità emittente deve essere rigettata).
NDR: in tal senso Cass. 2760/2007 e Cass. S.U. 1768/2010.
Tribunale di Roma, sentenza del 30.11.2020, n. 17011
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