Opposizione azionata erroneamente ex art. 615 c.p.c. e competenza territoriale

In materia di opposizione a sanzione amministrative irrogate per violazione del codice della strada, il giudice territorialmente competente deve essere individuato tenendo conto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Inoltre, come noto, l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa, debba essere proposta ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullitĂ  o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Tuttavia, in ipotesi di erronea scelta del rito, non corretta dal giudice di primo grado attraverso l’ordinanza di mutamento del rito, per il principio di ultrattivitĂ  del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee. Pertanto, alla luce delle coordinate giurisprudenziali poc’anzi richiamate, nonchĂ© del fatto che l’individuazione del giudice territorialmente competente è stata diretta conseguenza della scelta (sebbene errata) dell’allora attrice di avviare un’opposizione all’esecuzione, va confermata la competenza del Giudice adito, dal momento che questi era competente a norma dell’art. 615 c.p.c. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza territoriale va rigettata.

Tribunale di Lecce, sentenza del 7.4.2021, n. 965

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