Opposizione all’ingiunzione per mancata allegazione verbali e violazione della L. 228/2012

Qualora nell’ambito del giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento emessa per violazioni del codice della strada si lamentati l’omessa notifica dei verbali posti a fondamento della ingiunzione opposta nonché l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 1 della legge 228/2012 in assenza di previa comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo nonché l’omessa allegazione dei verbali posti a fondamento della ingiunzione, dei quali era stato effettuato un mero richiamo, va affermato quanto segue: quanto alla mancata allegazione dei verbali è corretto ritenere  come non vi sia sanzione di nullità per la mancata allegazione del titolo presupposto quando esso sia comunque ricavabile dal tenore dell’atto (nella specie l’ingiunzione opposta indica dettagliatamente il numero del verbale, la data della sua notifica e l’importo; si tratta di atti tutti già noti al destinatario della ingiunzione e ciò è sufficiente per ritenere sufficientemente motivata l’ingiunzione opposta); quanto al profilo di contestazione relativo alla mancata previa comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo, il tenore letterale della norma di cui all’art. 1, comma 544, l. 228/2012 dà conto del fatto che essa si riferisce alla riscossione coattiva di debiti ai sensi del DPR 29.9.1973 n. 602 e dunque a debiti di carattere tributario; pertanto, in caso di debiti inerenti la violazione di norme del codice della strada la detta disciplina (che peraltro si riferisce alla procedibilità di azioni cautelari ed esecutive) non è applicabile.

Tribunale di Milano, sentenza del 3.1.2022

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