Qualificata l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dall’istante – avendo ad oggetto la deduzione di fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo e comunque successivi rispetto alla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada – come opposizione all’esecuzione, in quanto tale, non essendo ancora iniziata, appartiene, a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 1 ed in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29 (Cass. n. 4022 del 2008, in motiv.), alla competenza del giudice di pace il quale, in effetti, in ragione della pretesa creditoria che il concessionario alla riscossione intende realizzare coattivamente, relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, è competente in materia ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7.
NDR: in argomento Cass. n. 21914 del 2014, n. 3283 del 2015 e n. 12373 del 2016.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.9.2020, n. 18940
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