Opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta tramite servizio postale

L’opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex L. n. 689 del 1981, art. 22, può essere proposta – a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 6, – anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva – alla luce dell’art. 149 c.p.c. e la L. n. 890 del 1982, art. 4 – qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. La possibilità di deposito del ricorso a mezzo del servizio postale e’, del resto, prevista anche per l’opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice dalla strada, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, che detta identico regime sul punto.

NDR: in senso conforme Cass. n. 9486 del 09/04/2021 e n. 12932 del 13/06/2011.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.11.2022, n. 32586

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