Le Sezioni Unite 23 maggio – 22 settembre 2017, n. 22080 hanno precisato che “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullitĂ o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilitĂ del ricorso, a pena di inammissibilitĂ , è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”; peraltro, la Suprema Corte con la sentenza in parola ha precisato che “Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitivitĂ del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualitĂ , la deduzione dell’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall’art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l’idoneitĂ dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilitĂ della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell’art. 615 cod. proc. civ.”. Dalla ricostruzione di cui sopra consegue che avendo l’odierno appellante prescelto l’azione di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il lamentato vizio di notifica dovrebbe essere riguardato ai soli fini della idoneitĂ degli atti ad interrompere la prescrizione del credito sanzionatorio vantato dall’amministrazione; tuttavia, tenuto conto – anche – che l’opposizione è stata proposta prima della citata pronuncia a sezioni unite e che la questione dell’azione esperibile avverso la cartella esattoriale è stata a lungo controversa, è necessario che il giudice proceda alla opportuna qualificazione dell’azione anche ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 150/2011, previa verifica del rispetto dei termini decadenziali ivi previsti.
Tribunale di Roma, sentenza del 9.2.2021, n. 2288
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