A differenza della disciplina contemplata dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che prevedeva l’applicazione del rito ordinario – anche in appello – al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981, e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del C.d.S. sono sottoposti al rito delle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto. Il precedente art. 2 del medesimo decreto dispone, inoltre, con elencazione tassativa, che a tali giudizi non si applicano l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., dal comma 1 al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c. Deve evidenziarsi -al riguardo- che il richiamo in blocco, salvo le previste esclusioni, delle disposizioni processuali del rito lavoro conferma che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione. In particolare, tra le norme processuali non applicabili non figurano né l’art. 429 c.p.c., comma 1, né l’art. 437 c.p.c., che impongono, rispettivamente per il primo ed il secondo grado, la lettura del dispositivo in udienza. Pertanto, nei procedimenti di opposizione regolati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, cit., difatti, trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 429 c.p.c., comma 1, e art. 437 c.p.c., comma 1: anche in tali controversie il giudice, nel pronunciare la sentenza, deve, anche in grado di appello ed a pena di nullità insanabile, dare lettura del dispositivo all’esito dell’udienza di discussione a pena di nullità insanabile (ne consegue che nella specie il Tribunale, pronunciando sull’appello, era tenuto a definire la causa mediante lettura del dispositivo).
NDR: in argomento Cass. 38521/2021 e 72/2018.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.2.2023, n. 5197
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