In tema di verbale di contestazione per violazione del Codice della Strata, l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa nuovi motivi di illegittimità della sanzione, poiché la relativa allegazione integra un’inammissibile domanda nuova. Neppure il giudice può rilevare d’ufficio eventuali profili di illegittimità della sanzione non sollevati dall’interessato, ad eccezione della nullità radicale del provvedimento sanzionatorio.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.4.2021, n. 10928
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