Opposizione a sanzione amministrativa: l’esimente dello stato di necessità

In tema di sanzioni amministrative, l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 L. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell’art. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981 – l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.07.2022, n. 22020

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