Opposizione a sanzione amministrativa, appello, ricorso anzichè citazione, conseguenze

L’appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, deve essere proposto nella forma della citazione. Appurata, dunque, l’erronea introduzione del presente giudizio di impugnazione nella forma del ricorso, occorre verificare se l’atto di appello sia sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (fattispecie in tema di opposizione avverso il verbale di accertamento per violazione del codice della strada).

NDR: in argomento Cass. SU n. 2907 del 10/02/2014, nonché Cass. n. 11657 del 1998, n. 23412 del 2008, n. 4498 del 2009, n. 6412 del 2011, n. 5826 dei 2011, n. 12290 del 2011, n. 2430 del 2012, n. 3058 del 2012; n. 17513/2016 e Cass., S.U. nn. 21675 e 22848 del 2013.

Tribunale di Bari, sentenza del 17.7.2023, n. 2945

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