In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la facoltà concessa all’amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1. Per il secondo grado del giudizio e per il ricorso in cassazione devono trovare applicazione anche le norme in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato previste dal R.D. n. 1611 del 1933 e successive modifiche. In altri termini, la normativa di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito la normativa di cui alla L. n. 689 del 1981, circoscrive al solo giudizio di primo grado le deroghe all’ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa dell’amministrazione dello Stato, ma nella fase dell’impugnazione tornano ad applicarsi le regole di cui al R.D. n. 1611 del 1933 (fattispecie: opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione con cui il Prefetto aveva respinto il ricorso amministrativo contro verbale di accertamento di violazione del codice della strada).
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.5.2023, n. 14273
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