L’opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, che ne deduca l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, abbia emesso il provvedimento, è onerato della prova della carenza di delega, sicchè, ove non riesca a procurarsi la relativa attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., o ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6. Se – invece – l’opponente non si sia attivato in tal senso, il giudice non è tenuto ad accertare d’ufficio la legittimità del provvedimento sanzionatorio: il potere di assume informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c., non può essere esercitato per acquisire atti o documenti che la parte è in condizioni di produrre, inclusi quelli relativi al procedimento sanzionatorio.
NDR: in argomento Cass. 20972/2018, 23073/2016, 11283/2010, 6101/2013 e 6218/2009.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 18.3.2021, n. 7614
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno