Va ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dell’art. 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica.
NDR: in tal senso Cass. 08/01/2018, n. 182 e 30 aprile 2014, n. 9556.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.1.2021, n. 1615
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