Opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento: forma dell’appello

Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c.. A tale conclusione si giunge anche argomentando dalla pronuncia delle SS. UU della Cassazione n. 2907 del 10.02.2014 che richiama la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. e quindi la necessità di proporre appello con citazione nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1°. settembre 2011, n. 150.

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 22390 del 02/11/2015.

Tribunale di Lecce, sentenza del 14.1.2021, n. 64

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