Opposizione a ordinanza-ingiunzione: mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa

In tema di ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullitĂ  del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autoritĂ  amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

NDR: in tal senso Cass. SU 1786/2010 e Cass. 21146/2019.

Tribunale di Foggia, sentenza del 4.1.2023, n. 5

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features