È fondata l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella esattoriale qualora il procedimento notificatorio non si è completato non essendo stata fornita la prova della comunicazione della seconda raccomandata di avviso di deposito presso la casa comunale, con conseguente estinzione dell’obbligazione per prescrizione e carenza di titolo esecutivo.
Tribunale di Roma, sentenza del 31.3.2022, n. 4987
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