Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede, pena l’inammissibilità (nella specie il tribunale ha sollevato d’ufficio, tardivamente, regolamento di competenza, avendo considerato che la causa inizialmente proposta davanti al giudice di pace, e rispetto alla quale quest’ultimo si è dichiarato incompetente per valore, rientra nella competenza per materia e territorio del giudice di pace, trattandosi di opposizione ad una cartella di pagamento con cui è stato intimato il pagamento di una a titolo di infrazioni del codice della strada).
NDR: in tal senso Cass. n. 27731/2019.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 13.2.2024, n. 3934
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