In riferimento alla eccezione di prescrizione, in quanto fatto inerente alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione nella specie già maturata alla data di notifica della cartella esattoriale, in mancanza di prova della avvenuta notifica del verbale di accertamento), l’opponente non è tenuto al rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 7, d.lgs. 150/2011, in considerazione del fatto che l’eccezione di prescrizione integra una opposizione all’esecuzione, con la quale si contesta il diritto dell’Ente impositore di procedere in executivis per fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo; e, in quanto opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 615 c.p.c., la stessa non è soggetta ad alcun termine di decadenza (nella specie il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale sul rilievo assorbente che detta opposizione era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella; tuttavia, l’opponente aveva non solo eccepito la mancata notifica del v.a.v. presupposto, ma aveva anche sollevato eccezione di prescrizione per essere decorso il termine quinquennale tra la commissione della infrazione, risalente al 2009, e la notifica della cartella esattoriale de qua, notifica avvenuta il 5 agosto 2015).
NDR: in argomento Cass. 30094/2019.
Tribunale di Roma, sentenza del 17.10.2022, n. 15109
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