In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’articolo 218 C.d.S., comma 2.
Inoltre, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’articolo 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’articolo 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all’articolo 218, comma 2, medesimo codice, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza dell’11.04.2022, n. 13747
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