La revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. ha natura di sanzione amministrativa accessoria, attesa la sua finalità precipuamente preventiva e la limitatezza dell’arco di tempo in cui al destinatario è inibito il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida; pertanto, anche nel caso di condotte suscettibili, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 88 del 2019, di dar luogo, in sede di cognizione, alla più mite sanzione della sospensione, non rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione modificare la statuizione della sentenza di condanna passata in giudicato relativa alla suddetta revoca, esulando questa dall’ambito di applicazione della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 4.
Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 24.09.2021, n. 35457
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