Omessa notifica del verbale: opposizione post D.lgs. n. 150/2011 e opposizione recuperatoria

In materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7, comma terzo, del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Va, altresì, confermato che alla deduzione di tardiva conoscenza dell’atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare – seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell’atto conseguenziale – i suoi effetti. Ciò in quanto, in tema di opposizione a cartella di pagamento proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, con finalità “recuperatoria” delle ragioni di opposizione alla sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione, la finalità stessa – e il rito che da essa consegue come applicabile – esclude in radice la possibilità che sia lasciata all’impugnante la scelta dell’impugnare o no cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale. Invero, il fatto stesso che nell’ipotesi in esame, esclusa ogni ridondanza ex se della mancata notifica dell’atto presupposto sulla validità della cartella, ammettere l’impugnazione recuperatoria di questa equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell’opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario; onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. 16.6.2016 n. 12412 e Cass. S.U. del 22.9.2017 n.22080 e, alla seconda, Cass. n. 15149 del 18/07/2005, anche richiamata dalla recente n. 16282 del 04/08/2016.

Tribunale di Roma, sentenza del 1.2.2021, n. 1763

Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno



Condividi:

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin

Potrebbe interessarti

Mandaci un messaggio

Login

Enter your email and password and start exploding killer features