In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca la omessa notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova di detta notifica incombe sull’Ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di legge, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.
NDR: in tal senso Cass. 5403/2019.
Tribunale di Roma, sentenza del 28.5.2021, n. 9383
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