In materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Tribunale di Roma, sentenza del 24.11.2020, n. 16584
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