Obbligo della p.a. di valutare se la strada costituisce rischio per la sicurezza degli utenti

La circostanza che per una determinata strada ex D.M. n. 223 del 1992 non imponga in astratto l’adozione di misure di sicurezza, non esime la p.a. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti. Si consideri, ad esempio, che il citato D.M. n. 223 del 1992 si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, ma sarebbe assurdo trarre da ciò la conseguenza che per le strade preesistenti la p.a. possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti; la focalizzazione dell’odierna pretesa ex art. 2051 c.c. senza l’allegazione di una condizione della strada (preesistente o sopravvenuta, eventualmente imputabile ad un fattore esterno) potenzialmente foriera di danno priva di fondatezza la domanda; pertanto, va confermato che la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.

NDR: in senso conforme alla parte finale della massima Cass. 23/12/2021, n. 41408.

Tribunale di Lecce, sentenza del 1.3.2022, n. 567

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