Va confermato il principio di diritto per cui la segnaletica stradale contenente divieti ed obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada – anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo – in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l’obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui. Non sembra invero ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata (si pensi all’obbligo di dare precedenza, o di arrestarsi al segnale di “stop”) solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale (nel caso di specie il ricorrente si duole del mancato annullamento delle ordinanze prefettizie impugnate, nonostante il Tribunale avesse ritenuto la documentazione prodotta dall’opposta inidonea a dimostrare l’esistenza di un valido provvedimento amministrativo atto a regolamentare il traffico nell’area oggetto di giudizio. La censura viene giudicata inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il Tribunale ha affermato che l’eventuale illegittimità dei provvedimenti amministrativi di regolamentazione del traffico veicolare nell’area in questione non avrebbe potuto costituire per sé motivo legittimante l’infrazione; ciò a tutela della sicurezza della circolazione stradale, posto che la disciplina imposta dall’impianto semaforico, oltre a risultare conforme alle disposizioni positive, appariva pienamente percepibile da parte di tutti gli utenti della strada, ed era tale dunque da ingenerare affidamento circa il generalizzato rispetto delle relative prescrizioni. Il ricorrente non si è quini confrontato con tali argomentazioni, essendosi limitato a sostenere che l’illegittimità del provvedimento amministrativo avrebbe dovuto necessariamente condurre all’accoglimento dell’opposizione, mentre il Tribunale risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra riportato, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità).
NDR: in tal senso Cass. n. 8660 del 13/04/2006 e n. 3939 del 29/02/2016.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2022, n. 31994
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