Non può essere condiviso l’assunto in forza del quale, in ragione dell’elevazione di numerose contestazioni in ordine all’infrazione in questione (riconducibile alla percorrenza di corsia preferenziale), sullo stesso tratto stradale e nel medesimo periodo storico, deve reputarsi per ciò solo invertita la distribuzione dell’onere probatorio, dovendo desumersi – a dire degli istanti – da tale rilievo una presunzione, seppure iuris tantum, di inadeguatezza della segnaletica o di assenza di colpa degli utenti, con la conseguente relevatio ab onere probandi. Non solo la pluralità di violazioni non è indicativa in sé di alcunché, ma, inoltre, non esclude affatto che altri utenti (e in che misura), per converso, abbiano, nello stesso arco temporale e sul medesimo luogo, rispettato la prescrizione, osservando la segnaletica esistente.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.4.2023, n. 9154
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