Va confermato che la notificazione tempestiva del verbale di accertamento rappresenta elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria; la sua mancanza non è, dunque, equiparabile agli altri fatti estintivi o impeditivi dell’obbligazione di pagamento di diritto comune, come la prescrizione, la morte dell’obbligato ed il pagamento. Ne deriva che una volta divenuto definitivo l’accertamento contenuto nel verbale non opposto è preclusa la verifica – nel giudizio di opposizione alla successiva ingiunzione di pagamento – della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la tempestivitĂ della notifica. In particolare, va confermato che l’opposizione alla cartella esattoriale (cui deve essere equiparata l’ingiunzione di pagamento) può avere funzione recuperatoria e, pertanto, consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso l’atto presupposto solo allorchè la cartella sia stata effettivamente il primo atto attraverso cui l’interessato è venuto a conoscenza della pretesa sanzionatoria. Ne discende che la contestazione relativa alla intempestiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione ex art. 201 comma 1 CdS, anche se introdotta con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione recuperatoria ai sensi dell’art. 22 legge 689/81 (ora art. 7 d. lvo 150/2011); quindi è soggetta al relativo termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto. Pertanto, spetta al giudice di merito qualificare l’impugnazione proposta avverso l’ingiunzione di pagamento a seconda delle varie tipologie di contestazione espresse dall’opponente.
Tribunale di Milano, sentenza del 20.9.2023, n. 7153
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