In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo seguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (nel caso di specie, essendo state le cartelle di pagamento per tasse automobilistiche notificate ai sensi dell’art. 139 c.p.c., a mani del portiere nella residenza del contribuente, con invio della relativa raccomandata, come per legge, i giudici di legittimità hanno ritenuto valida la notifica a mezzo posta effettuata con consegna del plico al portiere senza che nella relazione di notificazione vi fosse l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate).
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.04.2022, n. 12742
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