Le comunicazioni al PRA del cambio di residenza – ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l’indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza) – devono essere eseguite di ufficio a cura della Pubblica Amministrazione per cui, ove la Pubblica Amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita. Applicando il principio generale sopra riportato alla individuazione del dies a quo del termine di cui all’art. 201 CDS per la notifica del verbale di contestazione, si osserva che il termine di novanta giorni decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti di stato civile, nell’ipotesi in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico; non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di novanta giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l’indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di novanta giorni dalla relativa annotazione nel PRA.
In tema di mutamento di residenza del trasgressore,che ha affermato il condivisibile principio secondo cui “in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della MCTC e del PRA, il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della PA solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. SU 24851/2010; alla seconda Cass. 21899/2022,
Tribunale di Roma, sentenza del 6.10.2022, n. 14561
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