In tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A., solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla P.A. l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.
NDR: in tal senso Cass. 21899/2022.
Tribunale di Lecce, sentenza del 20.7.2023, n. 2212
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