Va confermato che nella notificazione eseguita ex art. 139, 3° comma, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal successivo 4° comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Pertanto, nella specie, dalla relata di notifica non risultando che la consegna al portiere sia stata seguita dalla spedizione dalla raccomandata diretta al destinatario contenente la notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto, all’accertamento della nullità della notifica dei verbali di accertamento presupposti consegue l’annullamento della relativa cartella di pagamento impugnata.
NDR: per il principio espresso nella prima parte della massima si veda Cass. 17915/08 e 19730/2016.
Tribunale di Roma, sentenza del 18.11.2020, n. 16205
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