La notifica del verbale di sanzione amministrativa elevato nel territorio italiano nei confronti di un cittadino tedesco non può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione (ex art. 2, Convenzione di Strasburgo) comporta la nullità della notificazione. Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta e, quindi, secondo la legge italiana.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 05.02.2021, n. 2866
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