Va confermato il principio secondo cui la querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l’idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l’autore della falsificazione. Dunque, legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda avvalersi del documento per fondarvi una domanda o un’eccezione non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità (nel caso di specie il Comune, convenuto dall’attore nel giudizio pendente fra loro innanzi al Giudice di Pace, si era avvalso, a fondamento dell’intrapresa attività di riscossione delle somme oggetto della pretesa sanzionatoria, della documentazione impugnata di falso relativa alla notificazione dei verbali di accertamento infrazione stradale prodotti dall’attore).
NDR: in tal senso Cass. 30.8.2007 n. 18323 e 17.7.2019 n. 19281.
Tribunale di Milano, sentenza del 23.2.2023, n. 1441
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno