Alla luce delle norme sulla solidarietà nelle obbligazioni, nella forma del regresso, nonché dell’art. 196, commi 1 e 4, del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), va confermato che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione stessa (fattispecie in tema di noleggio, con particolare riferimento al rimborso per le somme pagate per tre contravvenzioni ricevute tramite Verbale di Accertamento d’Infrazione al Codice della Strada).
Tribunale di Milano, sentenza del 20.1.2022, n. 412
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