In merito alla necessaria segnalazione della presenza dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità (autovelox), da effettuarsi mediante segnale stradale, si precisa, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, che seppure non possa ritenersi necessario che se ne dia conto nel verbale di contestazione, tuttavia la presenza della segnaletica deve essere stata accertata o ammessa l’esistenza; il relativo onere probatorio, infatti, in mancanza di un’attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombe sull’Amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
NDR: in senso conforme Cass. 1661/2019.
Tribunale di Roma, sentenza del 2.10.2020, n. 13425
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