Nel caso di mancata conoscenza del verbale contravvenzionale (in quanto insussistente o viziata la sua notificazione), il mezzo di contestazione è quello tipico dell’opposizione ex art. 7 del d.lgs. 150/ 2011 avverso l’atto di cui l’interessato è venuto a conoscenza e che consente di rimuovere la validità dei verbali di contravvenzione, del ruolo e della sua efficacia esecutiva, oltre a consentire al giudice adito di sospendere preventivamente l’esecuzione.
Tribunale di Roma, sentenza del 13.11.2020, n. 15894
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